CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Internet @ Minori
PREMESSA
Considerato che:
a) la presenza dei contenuti illeciti o nocivi per i minori che
accedono alla rete telematica è divenuta sempre più pervasiva;
b) il diritto del minore a uno sviluppo equilibrato è riconosciuto
dallordinamento giuridico nazionale e internazionale (basta ricordare
gli articoli della Costituzione che riguardano, direttamente o indirettamente
linfanzia e la gioventù e la Convenzione Internazionale sui
Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176, che impone a tutti i soggetti pubblici e privati,
così come alle famiglie, di collaborare per predisporre le condizioni
perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società,
nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza,
solidarietà, e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie
o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, abuso mentale,
sfruttamento);
c) la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia,
può essere agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti
sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente
la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli;
d) il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere
protetto da contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua
integrità psichica e morale;
e) sussiste lesigenza di bilanciare i diversi diritti fondamentali
eventualmente contrapposti: la tutela dei minori, il diritto all'informazione
e la libertà di espressione dei minori e di tutti gli altri individui;
f) appare necessario provvedere alla tutela generalizzata del minore nellambito
delluso sicuro delle tecnologie della società dellinformazione
e delle comunicazioni elettroniche. Tutto ciò premesso e considerato,
appare opportuno attuare uno scrupoloso rispetto della normativa nazionale
ed internazionale vigente a tutela dei minori, ma anche ladozione
di un Codice di autoregolamentazione in materia (nel seguito indicato anche
come il Codice).
FINALITA
Fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori,
il Codice si pone dunque i seguenti obiettivi e finalità:
a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto
e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del
minore;
b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che
il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la
sua crescita;
c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale,
un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle
risorse di rete;
d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto
trattamento dei propri dati personali;
e) assicurare, nel rispetto dellordinamento vigente, una
collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione,
nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica
ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione,
la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite
lutilizzo della rete telematica;
f) agevolare, nel rispetto dellart. 9 del Decreto legislativo
9 aprile 2003, n.70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, la tutela
del minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate
o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero secondo quanto previsto
allart. 130 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei
confronti delle comunicazioni indesiderate;
g) diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto
del Codice di autoregolamentazione.
VISTE
E CONSIDERATE ALTRESI LE NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI
RIFERIMENTO E CIOE:
VISTI gli articoli 2, 3, 21, sesto comma, 31, secondo comma e 32 della
Costituzione;
CONSIDERATA la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo,
adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,
ed in particolare la lettera e) dellart. 17 che testualmente prevede
che gli Stati "favoriscono l'elaborazione di principi direttivi
appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e
dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle
disposizioni degli articoli 13 e 18" e che tale obbligo deve essere
realizzato tutelando la libertà di espressione del minore (articolo
13) e l'obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere
congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli
(articolo 18);
CONSIDERATA la Convenzione europea sullesercizio dei diritti dei
bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione
di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
CONSIDERATA la Direttiva 2002/58/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle Comunicazioni Elettroniche;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 Codice in materia
di protezione dei dati personali, in particolare lart. 50,
dal titolo Notizie o immagini relative ai minori e lart.
130, dal titolo Comunicazioni indesiderate;
VISTO il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della
direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali;
VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185- Attuazione della
direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia
di contratti a distanza;
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 - Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno, in particolare gli Articoli:
Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata);
Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice
trasporto - Mere conduit);
Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione
temporanea - caching);
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione
di informazioni - hosting);
Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza);
Art. 18 (Codici di condotta);
CONSIDERATO il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità
umana nei servizi audiovisivi e di informazione COM (96) 483;
CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione delle Comunità
europee del 16 ottobre 1996, relativa alle informazioni di contenuto
illegale e nocivo su Internet;
VISTA ladozione da parte della Commissione il 25 gennaio 1999
della decisione n. 276/1999/CE sul piano dazione comunitario pluriennale
per promuovere luso sicuro di Internet attraverso la lotta alle
informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti
globali. Ed in particolare le linee dazione indicate dalla Commissione:
1. creare un ambiente più sicuro;
2. creare una rete europea di hot-line che consenta ai consumatori di
denunciare eventuali sospetti di pornografia infantile;
3. incoraggiare lautoregolamentazione e i codici di condotta;
4. elaborare sistemi di filtraggio e di codificazione;
5. dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio, quali ad esempio
PICS (Platform for Internet Content Selection), e di codificazione su
base volontaria, quali ad esempio ICRA (Internet Content Rating Association);
6. facilitare lintesa a livello internazionale sui sistemi di
codificazione;
7. Incoraggiare le azioni di sensibilizzazione;
8. preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione;
9. incoraggiare la realizzazione di azioni di sensibilizzazione su vasta
scala;
10. realizzare azioni di sostegno;
11. valutarne le implicazioni giuridiche;
12. coordinarne lattuazione con iniziative internazionali analoghe;
13. valutarne limpatto con le misure comunitarie;
VISTA altresì la decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione precedente
n. 276/1999/CE e che in particolare adotta un nuovo Piano pluriennale
dazione comunitario per promuovere luso sicuro di Internet
estendendone la durata a 6 anni, fino al 31 dicembre 2004;
CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio della UE riguardante la
protezione dei minori e della dignità umana (2001/C 213/03);
VISTO il Parere del Comitato economico e sociale dellUnione Europea
sul Programma di protezione dei minori su Internet" del 28
novembre 2001;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'Innovazione e le Tecnologie sulla sicurezza nelle P.A. del 16
gennaio 2002 "Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle
Pubbliche Amministrazioni Statali";
VISTO il Decreto Interministeriale 24 luglio 2002 relativo alla istituzione
del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni
nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno
di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù; In particolare,
il terzo comma dellart. 600-ter Codice penale;
VISTA la Convenzione del Consiglio DEuropa sulla Cyber-criminalità,
aperta alla sottoscrizione a Budapest il 23 novembre 2001;1 Definizioni
1.1 Aderente
Il soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet,
anche a titolo non direttamente oneroso per clienti ed utenti, e che
aderisce al Codice direttamente o per il tramite delle Associazioni
firmatarie.
1.2 Cliente
Il soggetto giuridico che stipula un contratto con lAderente.
1.3 Utente
Il soggetto, anche diverso dal Cliente, che utilizza i servizi forniti
dallAderente.
1.4 Access provider
Il soggetto che offre al pubblico e nellambito della propria attività
imprenditoriale servizi di accesso ad Internet.
1.5 Hosting/housing provider
Il soggetto che offre al pubblico spazi raggiungibili dallesterno
(shared/dedicated hosting provider) o la possibilità di collegare
computer di proprietà del Cliente alla rete Internet (housing
provider).
1.6 Content provider
Il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione
del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni
e programmi.
1.7 Gestore dellInternet Point
Il soggetto che mette a disposizione del pubblico locali e strumenti,
non ad uso esclusivo, che consentono laccesso ai servizi della
rete Internet.
1.8 Servizi di navigazione differenziata
Servizi di accesso ad Internet che, sulla base di criteri indicati dallAderente
ai sensi del successivo art. 3.1.2., circoscrivono o escludono laccesso
a determinati contenuti.
1.9 Accesso Condizionato
Modalità di accesso a contenuti, altrimenti non disponibili allUtente,
mediante procedure e/o strumenti di tipo logico o fisico (ad es. codice
identificativo di utente, password, smart card, ecc.).
1.10 Marchio Internet@minori
Logotipo che testimonia ladesione al Codice del soggetto che svolge
attività imprenditoriale su Internet e ne attesta la conformità
dei comportamenti agli impegni assunti.
2
Ambito e modalità di applicazione
2.1 Adesione
Il Codice, promosso dalla Associazioni firmatarie, si applica a tutti
gli aderenti che lo sottoscrivono direttamente o attraverso le Associazioni
medesime.
LAderente potrà pubblicare, sui propri servizi e nelle
comunicazioni commerciali, la dicitura Aderente al Codice di autoregolamentazione
Internet@minori oltre al relativo logo che viene concesso in licenza
duso gratuito e a tempo indeterminato fino alleventuale
revoca, secondo quanto disposto allart. 6.
2.2 Obblighi conseguenti alladesione
Ladesione volontaria al presente Codice di autoregolamentazione
implica inderogabilmente:
laccettazione integrale dei contenuti del Codice stesso
e in particolare laccettazione delle attività di vigilanza
e delle sanzioni ivi previste;
ladattamento delle condizioni contrattuali di prestazione
dei servizi alle disposizioni del presente Codice.
2.3 Recesso
Ladesione al Codice ed ai suoi aggiornamenti periodici è
a tempo indeterminato. Leventuale recesso dellAderente dovrà
essere comunicato secondo le modalità fissate dal Regolamento
di Attuazione.
3
Strumenti per la tutela del minore
3.1 Informazione alle Famiglie e agli Educatori
LAderente pubblica nella pagina Internet iniziale (home page)
dei propri servizi un riferimento TUTELA DEI MINORI, chiaramente
visibile, che rimanda ad apposite pagine web con le quali fornire informazioni
sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete Internet,
sullesistenza degli strumenti più utilizzati per la tutela
dei minori e sulle modalità di segnalazione al Comitato di Garanzia
di cui allart. 6 delle violazioni del Codice. Il contenuto minimo
delle pagine web verrà definito dal Comitato di Garanzia.
3.2 Servizi di navigazione differenziata
LAderente si impegna ad offrire alle Famiglie e agli Educatori
Servizi di navigazione differenziata, che dovranno essere chiaramente
identificati come tali, o ad indirizzare il Cliente e gli Utenti verso
altri fornitori di Servizi di navigazione differenziata.
3.3 Classificazione dei contenuti
Il Content Provider Aderente dovrà utilizzare standard internazionali
comunemente adottati per la classificazione dei contenuti.
Il Content Provider Aderente potrà applicare i sistemi di classificazione
ai contenuti che riterrà opportuno subordinare ad Accesso condizionato.
3.4 Identificatori detà
LAderente potrà utilizzare Sistemi di individuazione delletà
dellUtente, a condizione che, nel rispetto delle norme sul trattamento
dei dati personali, ne venga tutelata e garantita la massima riservatezza,
sicurezza e dignità.
In particolare, tali sistemi non dovranno consentire di risalire allidentità,
al domicilio, allindirizzo di posta elettronica, alleventuale
pseudonimo (alias o nick name), allindirizzo
Internet (numero IP) del minore e non dovranno comunque permettere a
terzi di raggiungerlo direttamente o indirettamente.
3.5 Profilazione e trattamenti occulti
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), lAderente non esegue
alcuna profilazione dellUtente minore né alcun trattamento
dei suoi dati personali senza la previa autorizzazione espressa, a seguito
di informativa chiara e trasparente sulla tipologia delle profilazioni
che lAderente medesimo intende effettuare e sulluso che
di tali informazioni intende fare, da parte di chi esercita la potestà
genitoriale.
3.6 Custodia di password
LAderente custodisce le password di accesso ai servizi assegnate
agli utenti con adeguate misure di sicurezza. LAderente si impegna
a fornire allUtente la possibilità di cambiare la password.
3.7 Anonimato protetto
LAderente potrà consentire agli utenti di utilizzare i
propri servizi in modo da apparire totalmente anonimi.
In ogni caso, lAderente dovrà essere effettivamente informato
della reale identità personale del soggetto cui viene concesso
di fruire dellanonimizzazione. Allinterno dellinformazione
di cui allart. 3.1 lAderente dovrà altresì
avvertire preventivamente gli utenti della possibilità che elaborazioni
non autorizzate, effettuate abusivamente da terze parti allinsaputa
dellAderente, possano comunque consentire di risalire alla loro
identità.
3.8 Identificazione dellUtente
LAderente eroga i propri servizi solo ed esclusivamente a utenti
identificati direttamente o identificabili tramite elementi univoci
anche se indiretti.
3.9 Prestazione di servizi fiduciari
LAderente che offre servizi in via fiduciaria (ad esempio registrazione
di un nome a dominio per conto di un Cliente che vuole rimanere ignoto)
è obbligato a identificare in modo certo il Cliente che richiede
tali servizi, serbando la massima riservatezza.
3.10 Gestione dei dati utili alla tutela dei minori
3.10.1 Individuazione dei dati
Laccesso alla rete Internet richiede lassegnazione permanente
o temporanea allUtente di un indirizzo di rete (indirizzo IP).
Nei limiti imposti dalla normativa vigente, lAderente conserva,
come dati utili:
a) i registri di assegnazione degli indirizzi IP;
b) il numero IP utilizzato per laccesso alle eventuali funzioni
di pubblicazione dei contenuti.
Nel caso di assegnazione temporanea dellindirizzo IP, il relativo
registro conterrà: data e ora di inizio e cessazione dellassegnazione,
numero di IP assegnato temporaneamente ed eventuale numero telefonico
utilizzato (se disponibile).
3.10.2 Modalità e tempi di conservazione dei dati
LAderente conserva i dati di cui al punto 3.10.1 con modalità
che ne garantiscano una ragionevole attendibilità e non ripudiabilità,
comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
I dati medesimi vengono custoditi per almeno sei mesi, salva la scelta
individuale di conservarli per periodi maggiori, senza comunque eccedere
i limiti temporali indicati dalla normativa vigente.
3.10.3 Modalità di comunicazione dei dati
3.10.3.1 AllAutorità giudiziaria
LAderente, eseguirà quanto richiesto nel provvedimento
dellAutorità giudiziaria documentando per iscritto le operazioni
compiute.
3.10.3.2 Al Cliente
Secondo quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati personali
(D.lgs. 196/2003), lAderente fornirà al Cliente solo ed
esclusivamente le informazioni che lo riguardano e comunque a fronte
di richiesta scritta e identificazione certa del richiedente.
LAderente potrà accettare di fornire le informazioni di
cui sopra anche a un delegato dellinteressato identificato in
modo ragionevolmente certo.
3.11 Contrasto alla pedopornografia on-line
LAderente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
trattamento dei dati personali, si impegna a conservare il numero IP
utilizzato dallUtente per laccesso alle funzioni di pubblicazione
dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente.
LAderente pone in essere tutte le iniziative atte a realizzare
la collaborazione con le autorità competenti, e in particolare
con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine
di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse di rete utilizzate
per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i propri server,
così come risultanti dai relativi contratti o documenti equipollenti,
entro e non oltre le 24 ore lavorative successive al ricevimento del
provvedimento dellautorità richiedente.
4
Responsabilità
4.1 Access Provider
LAderente che offre servizi di accesso ad Internet dovrà
identificare direttamente (p.e. tramite sottoscrizione di un contratto)
o indirettamente (almeno tramite CLI-Calling Line Identify o metodi
analoghi) il soggetto che accede alla rete.
Nei contratti di accesso ad Internet lAderente inserisce clausole
che responsabilizzano il Cliente anche per luso dei servizi concessi
a terzi.
4.2 Housing/hosting provider
LAderente che offre servizi di housing e hosting dedicato dovrà
identificare con ragionevole certezza il proprio Cliente che ha il controllo
degli apparati oggetto di tali servizi. Nel caso di servizi di hosting
condiviso lAderente è tenuto a conservare i dati di cui
al punto b) dellart. 3.10
4.3 Content Provider
LAderente che offre, direttamente o indirettamente, contenuti
tramite qualsiasi metodo o protocollo di comunicazione, è tenuto
a identificare in modo chiaro, ricorrendo eventualmente alle metodologie
indicate allart.3.3, la natura e i contenuti della comunicazione
stessa, adoperandosi per adeguare o rimuovere il contenuto su segnalazione
del Comitato di Garanzia, e comunque delle Autorità Competenti.
4.4 Gestore dellInternet Point
LAderente che offre servizi di accesso al pubblico come Internet
Point o simili deve fornire strumenti adeguati per la navigazione
dei minori ed identificare, direttamente o indirettamente, lutilizzatore
dei servizi medesimi.
5
Vigilanza
La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata
al Comitato di cui al successivo art. 6.
In unottica di armonizzazione e di verifica degli sviluppi tecnologici
e normativi il Comitato di Garanzia suggerisce eventuali aggiornamenti
e modifiche del presente Codice.
6
Comitato di Garanzia
6.1 Costituzione
La corretta, imparziale e trasparente applicazione del Codice è
affidata ad un apposito Comitato di Garanzia (in seguito indicato anche
come il Comitato) costituito da undici componenti effettivi,
esperti in materia, nominati con Decreto del Ministro delle Comunicazioni
ed individuati come segue:
quattro componenti in rappresentanza degli Aderenti designati
dalle Associazioni di categoria firmatarie del presente Codice;
quattro componenti in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dellInnovazione
e delle Tecnologie;
tre componenti scelti dal Ministro delle comunicazioni in rappresentanza
delle Associazioni per la tutela dei minori e della costituenda Autorità
per la tutela dei minori. In sede di prima nomina tali ultimi componenti
saranno scelti tra i partecipanti al Gruppo di lavoro Internet@minori,
istituito al Ministero delle Comunicazioni.
Con il medesimo Decreto del Ministro delle Comunicazioni viene altresì
designato il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti effettivi.
Il Ministero delle comunicazioni assicura la Segreteria per le attività
di supporto al Comitato.
Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche undici
componenti supplenti.
I componenti ed il Presidente nominati durano in carica tre anni. 6.2
Funzionamento
Le regole di funzionamento del Comitato e della Segreteria sono definite
da un apposito Regolamento di Organizzazione adottato di comune accordo
dai componenti del Comitato medesimo entro 30 giorni dal suo insediamento.
Nel medesimo regolamento verranno indicate le modalità di realizzazione
dellapposito sito web dedicato al Codice.
6.3 Poteri
Il Comitato controlla che lAderente possieda tutti i requisiti
e abbia assunto tutti i comportamenti previsti dal Codice, segnalando
agli interessati eventuali inottemperanze al Codice medesimo.
Nel caso di accertate inottemperanze da parte degli Aderenti si applicheranno
le sanzioni di cui al successivo art. 7.
6.4 Tempi di attuazione del Codice
Il Comitato di Garanzia individuerà i tempi per rendere effettivi
gli obblighi di cui al presente Codice, che comunque entreranno in vigore
entro e non oltre i sei mesi successivi alla firma dello stesso.
6.5 Decadenza dei componenti
Il Comitato di Garanzia definisce nel Regolamento di Organizzazione
le ragioni che determinano la decadenza dei componenti del Comitato.
6.6 Rimborsi
Le Associazioni firmatarie del presidente Codice si impegnano a segnalare,
entro i trenta giorni successivi allapprovazione del presente
Codice, lAssociazione , tra quelle firmatarie, che garantirà
il rimborso delle spese sostenute, e documentate, dai rappresentanti
delle Associazioni per la tutela dei minori per la loro partecipazione
alle sedute del Comitato di Garanzia, secondo le modalità che
saranno stabilite dal Regolamento di organizzazione del Comitato medesimo.
Tali spese saranno suddivise tra tutte le Associazioni firmatarie. Il
limite massimo annuo complessivo di tali spese è fissato in 8.000
Euro. Saranno ricercate altre forme di finanziamento e sostegno anche
da parte di Enti istituzionali per leventuale svolgimento di attività
di studio, promozione, ricerca e comunicazione anche in relazione alla
campagna dinformazione che sarà auspicabilmente effettuata
sul tema della tutela dei minori in rete.
7
Procedure e misure di autodisciplina
7.1 Procedura per lirrogazione dei provvedimenti disciplinari
7.1.1 Attivazione del procedimento
Chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta da parte dellAderente
una violazione degli obblighi definiti allart. 3, può segnalare
al Comitato di Garanzia tale violazione inviando una comunicazione alla
Segreteria del Comitato medesimo secondo le indicazioni dellart.
3.1.
Per attivare la segnalazione dovrà essere compilato lapposito
modulo guidato, contenuto nelle pagine web informative, indicando:
le sue generalità;
i suoi recapiti (Indirizzo completo e numero di telefono, nonché,
eventualmente, numero di fax ed e-mail);
descrizione dettagliata della violazione della norma del Codice
e degli elementi di responsabilità dellAderente riscontrati;
Allinvio della segnalazione telematica di cui sopra,
verrà attribuito un Numero di Protocollo che linteressato
dovrà indicare nella lettera di conferma (contenete gli stessi
elementi informativi) da inviare per posta, tramite Raccomandata A.R.,
alla Segreteria del Comitato Tale segnalazione telematica
La Segreteria procede ad una classificazione e registrazione delle segnalazioni
ricevute ed accompagnate dalla relativa conferma postale.
I dati trasmessi verranno trattati secondo le norme sulla tutela dei
dati personali.
7.1.2 Comunicazione di apertura del procedimento
La Segreteria, esaminate le segnalazioni pervenute, entro una settimana
dal ricevimento della lettera raccomandata di conferma comunica allAderente
lapertura del procedimento di autodisciplina nei suoi confronti
e le contestazioni oggetto della segnalazione. Vengono considerate inammissibili
le segnalazioni prive dei requisiti di cui al punto 7.1.1.
7.1.3 Richiesta di documentazione
LAderente che riceve una comunicazione di apertura di un procedimento
di autodisciplina nei suoi confronti, può trasmettere alla Segreteria,
entro quindici giorni dalla comunicazione, la documentazione che ritiene
utile per chiarire la sua posizione.
7.1.4 Audizione dellAderente
LAderente al quale sia stata comunicata lapertura di un
procedimento di autodisciplina, può richiedere unaudizione
al Comitato negli stessi tempi previsti per linvio di documentazione
Laudizione sarà effettuata in occasione della prima riunione
del Comitato, che informerà linteressato con un preavviso
non inferiore a dieci giorni.
7.1.5 Decisione
Il Comitato opera, di norma, per via telematica e la Segreteria predispone
i verbali delle attività che vengono sottoposti allapprovazione
dei singoli componenti. Il Comitato completa liter procedurale
entro sessanta giorni dallapertura del procedimento di autodisciplina.
Le decisioni finali vengono prese a maggioranza dei due terzi (con approssimazione
allunità superiore). Le audizioni si svolgono nellambito
di riunioni del Comitato valide, ai fini delle decisioni, solo se alla
presenza di almeno i due terzi del numero dei componenti.
Gli esiti delle procedure di autodisciplina rimangono agli atti del
Comitato e vengono conservati a cura della Segreteria che li trasmette
alle parti interessate e ne cura la pubblicazione sullapposito
sito web previsto dal Regolamento di Organizzazione.
7.1.6 Esecuzione della decisione
LAderente dà seguito a quanto deciso dal Comitato tempestivamente
e comunque non oltre i quindici giorni successivi alla comunicazione
del provvedimento adottato.La mancata esecuzione di quanto previsto
nella decisione comporta, a seguito della procedura prevista dallart.
7, lapplicazione della revoca prolungata di cui al punto 7.2.3.2
seguente.
7.2 Individuazione dei provvedimenti disciplinari
7.2.1 Richiamo
Qualora il Comitato di Garanzia accerti, al termine del procedimento
di cui al punto 7.1, la violazione di uno o più degli obblighi
previsti dallart. 3, invierà allAderente una comunicazione
di richiamo, invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni agli impegni
sottoscritti con ladesione al Codice.
7.2.2 Censura
Nel caso in cui lAderente non provveda, nei termini previsti,
ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di richiamo
ovvero nel caso in cui la violazione sia di particolare gravità
per quantità o rilevanza degli inadempimenti al Codice, il Comitato
invia allinteressato una comunicazione di censura invitandolo
ad ottemperare entro 15 giorni a quanto previsto nel provvedimento adottato.
7.2.3 Revoca dellautorizzazione alluso del marchio Internet@minori
7.2.3.1 Revoca temporanea
Nel caso in cui lAderente non proveda, nei termini previsti, ad
adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di censura,
il Comitato revocherà lautorizzazione alluso del
marchio Internet@minori. Luso del marchio sarà
nuovamente autorizzato dal Comitato una volta accertato su richiesta
dellAderente ladeguamento dei suoi comportamenti agli impegni
assunti.
7.2.3.2 Revoca prolungata
Nel caso in cui, dopo un primo provvedimento di revoca temporanea, intervengano
le condizioni per un secondo provvedimento di revoca, lAderente
non potrà avanzare richiesta di riammissione alluso del
marchio Internet@minori prima di un anno.
7.2.4 Pubblicazione dei provvedimenti di revoca
LAderente al quale sia stato revocato luso del marchio Internet@minori
deve pubblicare, in luogo del marchio medesimo, lindicazione Provvedimento
di REVOCA del marchio Internt@minori con un link al testo del
provvedimento di revoca.
Tutti i provvedimenti di revoca saranno raccolti ed oggetto di pubblicazione
secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia.
Dato
in Roma il 19/11/2003 |