Home Iscriviti Il filtro Associazione Aiuta Davide Notizie Assistenza Cerca Contattaci
ASSOCIAZIONE

Codice di autoregolamentazione Internet @ Minori

FINALITA'

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, il Codice si pone dunque i seguenti obiettivi e finalità:

a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore;
b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita;
c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete;
d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei propri dati personali;
e) assicurare, nel rispetto dell'ordinamento vigente, una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica;
f) agevolare, nel rispetto dell'art. 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, la tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero secondo quanto previsto all'art. 130 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei confronti delle comunicazioni indesiderate;
g) diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto del Codice di autoregolamentazione.

VISTE E CONSIDERATE ALTRESI' LE NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO E CIOE':

VISTI gli articoli 2, 3, 21, sesto comma, 31, secondo comma e 32 della Costituzione;

CONSIDERATA la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed in particolare la lettera e) dell'art. 17 che testualmente prevede che gli Stati "favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18" e che tale obbligo deve essere realizzato tutelando la libertà di espressione del minore (articolo 13) e l'obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18);

CONSIDERATA la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996; VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

CONSIDERATA la Direttiva 2002/58/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle Comunicazioni Elettroniche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare l'art. 50, dal titolo "Notizie o immagini relative ai minori" e l'art. 130, dal titolo "Comunicazioni indesiderate";

VISTO il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185- Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, in particolare gli Articoli:

- Art.   9 (Comunicazione commerciale non sollecitata);
- Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit);
- Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching);
- Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting);
- Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza);
- Art. 18 (Codici di condotta).

   Pagina 2/9   


Associazione Davide.it Onlus - Via Emilia, 1 - 10078 Venaria Reale (TO)
Codice destinatario W7YVJK9 - P.Iva: 08493470010 - Cod. Fiscale 97621130018
Copyright © 2010 Davide.it. Tutti i diritti riservati.